La Società tra Professionisti (STP) è la forma giuridica che consente a due o più professionisti di esercitare in forma societaria attività riservate alla propria categoria. Per i Consulenti del Lavoro, la disciplina di riferimento è l’art. 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183, il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, e le circolari interpretative del Consiglio Nazionale.
Le STP che svolgono attività riservate ai Consulenti del Lavoro devono essere iscritte in una sezione speciale dell’Albo tenuta dal Consiglio Provinciale competente per territorio.
REQUISITI PRINCIPALI (art. 10, L. 183/2011 e D.M. 34/2013):
• I soci professionisti devono rappresentare i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto
• La ragione/denominazione sociale deve indicare la dizione ‘Società tra Professionisti’ o ‘STP’
• La polizza assicurativa professionale è obbligatoria per ciascun socio professionista
Per iscrivere la STP o comunicare variazioni, compilare i moduli disponibili in questa sezione e inviarli via PEC a: ordine.teramo@consulentidellavoropec.it
Per ulteriori informazioni e per il testo integrale della normativa: www.consulentidellavoro.it
